Il Regolamento sulla protezione dei dati, comunemente noto come GDPR ed entrato in vigore a Maggio del 2018, ha inasprito anche la regolamentazione di tutti coloro che si equipaggiano con un sistema di videosorveglianza, evidenziando gli obblighi ai quali doversi attenere. È ben noto che il GDPR è stato introdotto innanzitutto per fornire risposte ad un settore, quale quello del digitale, che da molto tempo aveva bisogno di una normativa in grado di salvaguardare il diritto alla privacy di tutti gli utenti, ma è altrettanto vero che questa normativa è poi sfociata in settori lontani ma affini come nel caso dei sistemi di videosorveglianza installati in abitazioni private o pubbliche.
GDPR e telecamere intelligenti
Un esauriente articolo pubblicato di recente ha evidenziato che il GDPR non analizza specificatamente il caso in questione della privacy legata alla videosorveglianza tradizionale, ma si concentra in particolare su questi sistemi che adottano la tecnologia delle telecamere intelligenti, cioè capaci perfino di individuare le caratteristiche fisiche delle persone riprese e di analizzarne i comportamenti attraverso un approccio di video analisi, quindi capace di restituire molte più informazioni di quelle fornite dai sistemi classici. Per questi ultimi, sottolinea ancora l’articolo, vale ancora quanto stabilito dal provvedimento del garante della privacy nel 2010. In termini pratici, avere come riferimento questo provvedimento vuol dire qualcosa di ben preciso, cioè che gli obblighi sulla privacy riguardano esclusivamente l’area inquadrata dalla telecamera e l’affissione di cartelli che avvisano il cittadino della presenza di strumenti dedicati alla videosorveglianza.
Gli obblighi attuali alla luce della normativa vigente
Diciamo che attualmente esiste un certo vuoto normativo nonostante l’adozione del GDPR. Tuttavia, quest’ultimo ha tracciato una direzione ben precisa che porterà nei prossimi anni ad una maggiore tutela della privacy anche per coloro che volenti o non, dovranno comunque essere tutelati sotto ogni punto di vista. Per ora, stando alla normativa del 2010, come specificato nel paragrafo precedente, il provvedimento del 2010 precisa che l’area di ripresa deve interessare esclusivamente quella quella di competenza dell’edificio privato o pubblico. Questo spiega il motivo per cui la giurisprudenza si è espressa puntualmente in maniera negativa su casi di contestazione di sistemi di videosorveglianza che mostravano aree di ripresa superiori a quella consentita, ad esempio inglobando porzioni di strada che inserivano nell’area video sorvegliata non solo i clienti di attività private proprietarie del sistema ma anche coloro che con queste non avevano nulla a che fare. Da questo si evince l’obbligo di limitare le riprese all’area di competenza.
Altra questione affrontata nel 2010 quella dell’informativa sulla privacy. Nel caso delle videosorveglianza questa si attua attraverso i tradizionali cartelli, a cui tutti siamo abituati, che avvisano della presenza di un sistema di videosorveglianza. Questi cartelli, dalla normativa indicata, sono equiparati ad un qualsiasi documento di informativa sulla privacy, per questo motivo i cartelli devono obbligatoriamente rispettare determinati requisiti come essere facilmente leggibili, facilmente identificabili, e devono essere esplicitati tutti i soggetti coinvolti ovvero il responsabile del trattamento ed i suoi dati di contatto. La mancata osservazione di questi requisti comporta il rischio di segnalazioni da parte del garante con conseguenti sanzioni penali.